DRAFT – La Commissione Europea raccomanda che sia l’END che il responsabile dell’Unita’ dove ha svolto il periodo di distacco, predispongano una relazione da completare almeno un mese prima del termine del mandato. La relazione dell’END deve indicare le attivita’ svolte durante il mandato ed un giudizio sull’esperienza vissuta. Il modello chiede inoltre se le aspettative dell’END si sono realizzate e se l’END si ritiene soddisfatto. La relazione a cura del responsabile dell’Unita’, contiene invece un giudizio sull’attivita’ svolta dall’END.

Va anche considerato che il decreto istitutivo della figura degli END prevede la redazione di una relazione annuale sull’attivita’ svolta dall’END.

In particolare, l’articolo 4 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 ottobre 2014, n. 184, prevede che con periodicita’ almeno annuale, gli END trasmettono all’amministrazione di appartenenza una relazione sul servizio prestato. La relazione va inoltrata al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nonche’ alla Dipartimento della funzione pubblica e al Dipartimento delle politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri per gli END distaccati presso l’Unione europea e al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri per gli END in distacco presso gli Stati membri dell’Unione europea, gli altri Stati, le organizzazioni e gli enti internazionali

Infine, ai fini della valutazione della performance individuale, le amministrazioni di appartenenza tengono conto delle relazioni annuali degli interessati e di altri elementi di giudizio comunque disponibili, anche acquisiti presso l’Unione europea. Infine, lo stesso decreto prevede che le amministrazioni concordano con i competenti uffici dell’Unione europea le modalita’ di acquisizione, su base almeno annuale, dei predetti elementi di giudizio.

 

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