Il CLENAD ha raccolto alcune informazioni sull’argomento della tassazione in Belgio delle indennita’ riconosciute agli END, in quanto attualmente oggetto di dibattito, con posizioni contrapposte tra amministrazione Belga e la Commissione Europea. 

INDENNITA’ E QUESTIONI FISCALI
Cosa solo le indennita’?

Le Istituzioni europee riconoscono mensilmente agli END un’indennità (allowance) forfettaria calcolata su base giornaliera (in funzione del numero effettivo dei giorni di ogni mese), per il rimborso delle spese sostenute durante il distacco. Tuttavia, per gli END Cost-Free l’indennità puo’ essere corrisposta dalla pubblica amministrazione di provenienza.

A quanto ammontano le indennità corrisposte dalla Commissione Europea?

Le indennità della Commissione europea sono soggette a revisione biennale e si aggiungono allo stipendio percepito in Italia. In linea di principio le allowances non sono considerate reddito e pertanto non sono sottoposte a tassazione, in quanto considerate indennità di soggiorno.

Oltre a quanto sopra menzionato, va anche ricordato che nell’articolo 17.6 della decisione della Commissione Europea numero 6866 del 2008, che definisce il regime giuridico degli END, la Commissione si esprime ne modo seguente in tema di allowances: “These allowances are intended to cover SNEs’ living expenses in the place of secondment on a flat-rate basis and shall in no circumstances be construed as remuneration paid by the Commission“.

Piu’ in dettaglio, come attestato dalla Commissione europea, indipendentemente dalla retribuzione versata dal datore di lavoro dell’END, l’indennità corrisposta dalla Commissione europea non è una “remunerazione versata dalla commissione europea” ma rappresenta “un’indennità finalizzata a coprire le spese di soggiorno nel luogo di distacco”. Pertanto: 

  • non è soggetta a tassazione
  • non sono previste indennità o agevolazioni aggiuntive per l’alloggio o altri costi di trasferimento.

I valori aggiornati sono consultabili sulla Intranet della Commissione Europea (qui).

Trattamento fiscale delle indennita’ corrisposte dalle istituzioni europee, dal punto di vista dell’ente europe erogante?

Le indennità corrisposte agli END dalle istituzioni europee non sono soggette a tassazione alla fonte in quanto non costituiscono “remunerazione” e quindi non sono “reddito”. Ciò viene confermato anche dalla Commissione europea nella dichiarazione rilasciata annualmente agli END ai fini fiscali in relazione alle indennità corrisposte agli END.

In tale attestato e’ esplicitamente dichiarato che l’indennità corrisposta dalla Commissione Europea è una “subsistence allowance” che viene corrisposta “in order to cover subsistence expenses in the place of secondment” e che “this allowance is not considered as a remuneration paid by the Commission“.

Infatti, ai sensi della decisione della Commissione europea del 2008 sugli END, le indennità di mantenimento “in nessun caso vengono considerate come una retribuzione corrisposta dalla Commissione”.

E’ da segnalare che vi sono stati dei casi nei quali l’amministrazione fiscale belga ha ritenuto di sottoporre a tassazione le allowances corrisposte dalla Commissione Europea. Va infatti ricordato che gli END non sono parificati ai funzionari ed agenti dell’Unione Europea, ai quali ultimi si applica invece il Protocollo n. 7 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), relativo ai privilegi e immunità dell’UE. Poiche’ gli END non rientrano nella categoria dei soggetti di cui al Protocollo n. 7, essi possono essere sottoposti al regime fiscale belga, per quanto riguarda le allowances corrisposte dalla Commissione Europea.

Infine, secondo la posizione assunta dall’amministrazione fiscale belga “Staff members of international organisations often (but not always) benefit from tax privileges (…) Seconded National Experts (SNEs) to international organisations are not employed by them.

The tax situation may vary on a case-by-case basis, and they may potentially be subject to personal income tax (PIT) or non-resident income tax (NIT).

In most cases the SNE is an official of a Member State and remuneration paid by that Member State is taxable in that Member State. All other allowances paid by the international organisation are however taxable in Belgium

Contrariamente a quanto sopra, in un documento meramente informativo in tema fiscale, la Commissione Europea ricorda che “the Commission is not the employer of seconded national experts. Throughout the period of their secondment, national experts remain in the employ of their national civil service or other employer of origin, which continues to pay their remuneration and social security contributions, the Commission simply providing a separate ‘allowance’. This means that seconded experts remain members of the social security scheme which applied to their original employment” (fonte: Funcionnaires de l’union europeenne et fiscalite – Mai 2017). 

E dal punto di vista del regime fiscale italiano?

L’Agenzia delle Entrate (AdE) si e’ gia’ espressa sulla non tassabilità dell’indennità degli END. In primo luogo, con risposta n. 559/2022, l’AdE ha chiarito il trattamento fiscale delle indennità di soggiorno corrisposte agli END cost-free dalle amministrazioni pubbliche di appartenenza e la relativa applicabilità dell’articolo 51, comma 8, del TUIR.

Con riferimento al caso specifico preso in esame, l’AdE rileva che, dal momento che le indennità di soggiorno pagate al dipendente distaccato sono a carico di un’amministrazione pubblica italiana (quindi, non incidono in alcun modo sul bilancio dell’Unione) esse devono essere assoggettate ad imposizione in Italia ai sensi della vigente normativa.

Da questo si puo’ desumere, con una intepretazione a contrariis, che le indennità corrisposte agli END (diversi dagli END cost-free) direttamente dall’Unione Europea non debbano essere assoggettate ad alcuna imposizione in Italia ai sensi della vigente normativa.

Il Clenad ha sostenuto questa interpretazione, che e’ stata  successivamente confermata dall’Agenzia delle Entrate, a risposta di un interpello presentato da un militare END della Guardia Costiera all’Agenzia delle Entrate nel mese di ottobre 2023. A risposta dell’interpello, l’Agenzia delle Entrate entra nel merito della questione e conclude che “le indennita pagate all’Istante, distaccato in qualita di END, sono totalmente a carico del bilancio unionale e non di un’amministrazione pubblica italiana sui cui conti, invece, non incidono in alcun modo. Si ritiene pertanto che le indennita in esame non concorrano all’imponibile del Contribuente in Italia e che, pertanto, non debbano essere dichiarate e assoggettate ad imposizione nel nostro Paese“. Se sei un END, e sei interessato ad avere copia dell’interpello in argomento, mandaci una richiesta via mail a clenaditalia@gmail.it

E dal regime fiscale italiano, per le indennità corrisposte dall’amministrazione italiana agli END cost-free?

Con risposta n. 559/2022, l’Agenzia delle Entrate ha reso un parere all’Ufficio Centrale del Bilancio della Difesa in merito alla tassazione nazionale applicabile agli END cost-free delle somme percepite sia dallo Stato italiano, sia le somme percepite dagli organismi internazionali, incluse le istituzioni Europee.

Nella fattispecie oggetto del parere dell’Agenzia, viene trattato il regime applicabile alle indennità corrisposte agli END cost-free. Dal momento che esse sono corrisposte dallo Stato italiano, e non già dall’Unione, esse rientrano nella fattispecie di cui all’articolo 51 comma 1 del TUIR e concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente nella misura del 50% per cento (ai sensi dell’articolo 51, comma 8, del TUIR). 

E dal punto di vista del regime fiscale belga?

Per le stesse ragioni illustrate nel paragrafo precedente, l’indennità corrisposta dalle istituzioni europee non dovrebbe essere soggetta a tassazione nemmeno per il fisco belga. Ciononostante, come sopra accennato, il Clenad Italia ha ricevuto segnalazioni  che alcuni END hanno ricevuto accertamenti da parte del Service Public fédéral Finances (SPF), il quale ritiene che, mentre le remunerazioni ricevute dagli END dalle istituzioni di appertenenza italiane sono sottoposte all’imposizione fiscale nel paese d’origine (Italia), le indennità di soggiorno corrisposte dalla Commissione europea agli END sono soggette ad imposizione fiscale in Belgio. Tanto ai sensi dell’articolo 15 dell’accordo bilaterale italo-belga sulla doppia tassazione, seppure tale articolo faccia riferimento alla tassabilità della “remunerazione” percepita sul territorio belga, e non ad altri compensi, quali le indennita’ di soggiorno.

il Clenad Italia ha interpellato sulla questione il servizio della Commissione Europea dedicato agli END, segnalando l’erronea qualificazione della indennità come “remunerazione” in contrasto con quanto certificato dalla stessa Commissione Europea e chiedendo un intervento della Commissione Europea nei confronti del fisco belga affinché la questione venga chiarita in modo univoco ed una volta per tutte, a beneficio di tutti gli END.

I servizi della Commissione hanno riconosciuto la difformità interpretativa ma non hanno preso una posizione specifica in merito, suggerendo agli END che dovessero essere oggetto di simili richieste dal SPF di contattare il Welcome office e chiedere il loro supporto legale (via telefono al numero 02-29 666 00 o via email a HR BXL Welcome Office).

Nel mese di marzo 2024, il Clenad Italia ha inoltre acquisito una comunicazione con la quale lo stesso Welcome Office sembrerebbe evidenziare l’obbligo di presentare la dichiarazione fiscale in Belgio e sottoporre a tassazione le allowances. D’altro canto, la stessa comunicazione reca in allegato un parere, la cui fonte non e’ specificata, contenente motivazioni circostanziate che sembrerebbero escludere l’imposizione fiscale delle allowances. Se sei un END, e sei interessato ad avere copia della comunicazione in argomento, mandaci una richiesta via mail a clenaditalia@gmail.it

Infine, nel corso del 2025 il Clenad ha ricevuto notizia che non e’ possibile concludere una compravendita immobiliare in Belgio in presenza di un contenzioso in essere relativamente alle allowances, con emissione e notifica all’END del relativo accertamento da parte del governo Belga. Nel caso specifico, il notaio ha posto come condizione per la conclusione dell’atto di compravendita la risoluzione del contenzioso fiscale.

E per la dichiarazione dei redditi nel paese di destinazione (Focus: Belgio)?

I redditi percepiti e tassati in Italia non sono imponibili nel Paese di destinazione, conformemente al diritto internazionale pattizio e alle Convenzioni internazionali tra il Governo della Repubblica Italiana e i vari Paesi.

In Belgio, dopo l’iscrizione al Comune, ad inizio anno riceverai dal Ministero delle Finanze una busta contenete i moduli per la dichiarazione dei redditi al fisco belga. Su questo punto, la Commissione Europea fa presente quanto segue, relativamente ai propri funzionari e agenti (solo per informazione, in quanto non applicabile agli END):

The obligation to fill in a tax form in Belgium concerns those who are taxable in Belgium.

  • If your tax domicile is in another Member State, you have no tax obligation towards the Belgian authorities including no obligation to fill in the tax form (no date, no signature). However, to notify the Belgian authorities that last year you worked for the EU, it’s advisable to identify yourself using the two codes: 1062-05 & 1020-47. Then, you should send back the declaration to the Scanning Centre with the following documents which you will find in Sysper:
    – Certificate for taxes (under Article 12 PPI – EU income exempt from
    national tax)
    – Certificate Domicile for tax purposes (under Article 13 PPI)
    – Household/family composition (Article 11b PPI) – if applicable
  • If your tax domicile is in Belgium you should fill in the tax form.
    Check the boxes 1062-05 and 1020-47, write the date, sign it on the last page and add the Certificate for taxes (Art. 12) you find in Sysper/HRM Forms before returning it in the [second] envelope inserted.

 

Al Clenad Italia abbiamo riscontrato che prassi seguita dagli END per soddisfare gli obblighi relativi alla dichiarazione dei redditi in Belgio e’ la seguente:

  1. non compilare alcun riquadro della dichiarazione contenuta nella busta proveniente dal fisco Belga;
  2. scaricare e stampare i certificati disponibili sul servizio dell’Intracomm della Commissione (Sysper), che attestano da un lato lo status di END e dall’altro la natura non remunerativa (e pertanto non sottoposta ad imposizione fiscale) della indennità corrisposta agli END;
  3. inserire nella busta allegata alla dichiarazione precompliata ricevuta per posta, sia la dichiarazione stessa, che i certificati stampati da Sysper;
  4. imbucare la lettera in una cassetta postale in Belgio o consegnarla alle poste affinche’ venga trasmessa all’amministrazione fiscale belga (la busta e’ gia’  dotata di indirizzo, ma e’ possibile che sia necessario affrancarla).

Eventuali modifiche alla dichiarazione possono essere effettuate entro il 15 luglio dell’anno relativo alla produzione della dichiarazione precompilata.

Come sopra riferito, la tassazione delle allowances in Belgio e’ purtroppo ancora oggetto di discussione. Peraltro, a ottobre dell’anno di invio della documentazione fiscale, sara’ possibile verificare l’esito della dichiarazione, per come accertata dal fisco belga, e l’iscrizione a ruolo delle eventuali somme dovute (somme che, per gli END senza altri redditi in Belgio, sara’ pari a zero euro). Ricordiamo che se sei abilitato all’uso dell’applicazione ItsMe (il corrispondente belga dello SPID italiano, che consente di fornire verifica digitalmente della propria identita’), puoi collegarti al sito myminfin.be e consultare online sia la tua dichiarazione precompilata, qualora non siano stati evidenziati problemi da parte del fisco belga, sia l’esito dell’accertamento eseguito dal fisco belga.

Che obblighi fiscali esistono per le attività finanziarie e patrimoniali detenute all’estero (modello RW)

L’Agenzia delle Entrate (circolari 48/E del 17 novembre 2009 e 38/E del 23 dicembre 2013) ha chiarito che i dipendenti di ruolo delle Pubbliche Amministrazioni, quando sono in servizio all’estero presso organizzazioni internazionali cui aderisce l’Italia (ad esempio, ONU, NATO, Unione Europea, OCSE), non sono tenuti all’osservanza dell’obbligo sul monitoraggio fiscale (tramite compilazione del modulo RW della dichiarazione annuale dei redditi) relativamente all’accredito degli stipendi o di altri emolumenti derivanti da tali attività lavorative in depositi o conti correnti detenuti presso banche estere. Ai fini dell’esonero dagli obblighi di monitoraggio, occorre che la condizione di lavoratore all’estero sia stata realizzata per un numero complessivo di giorni maggiore a 183 nell’arco del periodo di imposta, anche se non continuativi.

Sono, invece, tenuti comunque alla compilazione del modulo RW i dipendenti che, trascorsi sei mesi dalla conclusione del periodo di lavoro all’estero, non hanno riportato le attività in Italia o dismesso le stesse; in tale circostanza sono tenuti a indicare tutte le attività detenute all’estero durante l’intero periodo d’imposta. Rimane naturalmente fermo, per i suddetti soggetti esonerati dal monitoraggio fiscale, l’obbligo di indicare nella dichiarazione annuale i redditi derivanti dalle attività estere di natura finanziaria e dagli investimenti esteri.

Anche in caso di esonero dal monitoraggio fiscale, tuttavia, a decorrere dal 2012 è dovuta l’IVAFE, imposta sul valore delle attività finanziarie (prodotti finanziari, conti correnti e libretti di risparmio) detenute all’estero da persone fisiche residenti in Italia.

Con la circolare 28/E del 2 luglio 2012, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che rientrano nell’ambito soggettivo di applicazione dell’IVAFE anche i contribuenti che prestano la propria attività lavorativa all’estero in via continuativa, per i quali la residenza fiscale in Italia è determinata ex lege e per i quali è previsto, ai sensi dell’articolo 38 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, l’esonero dagli obblighi di monitoraggio fiscale e dalla compilazione del modulo RW della dichiarazione annuale dei redditi.

Ne discende che l’esonero ai fini del monitoraggio non determina l’esonero dalla compilazione del quadro RW ai fini del versamento dell’IVAFE.

Per ulteriori dettagli sulla base imponibile e sull’aliquota dell’IVAFE, si rinvia alla pagina dedicata dell’Agenzia delle Entrate:

Schede – Ivafe – Base imponibile e aliquote – Agenzia delle Entrate (agenziaentrate.gov.it)

obblighi fiscali per la dichiarazione dei conti detenuti all’estero, dal punto di vista del paese di destinazione (focus: Belgio)

E’ richiesta la comunicazione all’amministrazione Belga (via web) degli estremi di conti correnti aperti in Italia. Riportiamo di seguito quanto indicato dalla Banca Centrale Belga:

“All Belgian residents holding foreign accounts must report these accounts directly to the Central Point of Contact for accounts and financial contracts (CPC). They must do so before or, at the latest, when filing their personal income tax return for a given year. Any subsequent changes to these accounts must also be reported to the CPC.

This reporting obligation applies to all foreign accounts held or co-held by Belgian residents.

A foreign account opened in the name of a minor child of a Belgian resident must be reported to the CPC by both parents separately. The declaration should be made in the name of each parent, thus not in the name of the minor child.

While reporting to the CPC of a foreign account is a one-time occurrence, the existence of the foreign account must be mentioned on the individual’s tax return each year.

Belgian residents holding a power of attorney for a foreign account are not required to report the account to the CPC.

 

 

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