Clicca qui per la decisione del 23 giugno 2015 relativa al regime applicabile agli esperti nazionali distaccati presso il segretariato generale del Consiglio e che abroga la decisione 2007/829/CE.
“Il distacco di esperti può essere utile al segretariato generale del Consiglio («SGC») nel suo compito di assistere il Consiglio europeo e il Consiglio ai sensi, rispettivamente, dell’articolo 235, paragrafo 4, e dell’articolo 240, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea («TFUE»), in quanto permette all’SGC di beneficiare delle conoscenze ed esperienze professionali di alto livello di detti esperti, segnatamente nei settori in cui tale competenza non è immediatamente disponibile in seno all’SGC….”
Clicca qui per la decisione del Bureau del Parlamento Europeo del 4 maggio 2009 – “Rules governing the secondment of National Experts to the European Parliament Bureau Decision 4 May 2009“
Clicca qui per la decisione dell’Alto Rappresentante per gli affari esteri e la sicurezza dell’Unione del 4 febbraio 2014 sul regime applicabile agli END
Clicca qui per Regime applicabile agli esperti nazionali distaccati e agli esperti nazionali in formazione professionale presso i servizi della Commissione. “Gli esperti nazionali distaccati (END) devono permettere alla Commissione di
beneficiare dell’elevato livello delle loro conoscenze e della loro esperienza
professionale, in particolare nei settori in cui tali competenze non sono facilmente reperibili“